Il risarcimento dei trasportati

In caso di lesioni personali subite dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro, non provocato da caso fortujito, Il Codice delle Assicurazioni all'Art. 141 prevede che esso dovrà avanzare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale si trovava a bordo.

Ciò a prescindere dell'accertamento della responsabilità (colpa) a carico di ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Il suddetto assicuratore ricevuta la richiesta di risarcimento del terzo trasportato dovrà gestire il sinistro entro il massimale minimo di legge.

Il termine per il pagamento del risarcimento al trasportato che deve osservare l'assicuratore è di 90 GIORNI decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ovvero dalla data di produzione delle informazioni mancanti dalla richiesta di risarcimento.

In caso di richiesta di risarcimento corredata del  MODULO BLU (CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - C.A.I.) compilato con tutte le informazioni richieste e con firma congiunta di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO che deve osservare l'assicuratore SONO ABBREVIATI DA 90 GIORNI A 60 GIORNI.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente del danno all'assicuratore del veicoio responsabile, sempre esso sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.