IN PRESENZA DI REGOLARE INCARICO LA REMUNERAZIONE DEL BROKER E' COMUNQUE DOVUTA

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Terza Sez. Civile - n° 8056/2007  ha rigettato il ricorso di un Ente Pubblico per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1794 del 27 dicembre 2002.

La fattispecie consisteva nella domanda di risoluzione, su iniziativa di un broker, per inadempimento del committente pubblico, di un incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo, in base al quale il broker si impegnava a svolgere un’attività di consulenza in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e questo si impegnava a riconoscere al  broker medesimo il ruolo di gestione dei contratti di assicurazione, nell’ipotesi in cui la consulenza effettuata fosse risultata d'interesse dell'Ente. La risoluzione dell'incarico per inadempimento era stata formulata con contestuale richiesta di risarcimento del danno.

La Suprema Corte ha distinto come segue l'attività oggetto dell'incarico:

la collaborazione intellettuale del consulente

la successiva ed eventuale attività di intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi

accertando l’effettivo espletamento da parte del broker della prestazione di attività consulenziale in favore dell'Ente e l’estromissione del broker dalla fase di gestione dei contratti, per decisione unilaterale ed immotivata dell'Ente, che ha privato il broker stesso della possibilità di potere essere remunerato dell'attività consulenza svolta in favore dell'Ente.

L’accertamento di questi due diversi momenti della vicenda contrattuale conduce la Suprema Corte a ritenere il grave inadempimento contrattuale dell'Ente e corretta la pronunzia di risoluzione contrattuale e di condanna al risarcimento dei danni in favore del broker.

La Suprema Corte, con questa interessante pronuncia ha confermato un indirizzo positivo già consolidato in materia di contratti di brokeraggio con le pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2005 n. 2416), specificando l'illiceità della scissione tra la fase di consulenza prestata dal broker e quella di gestione dei contratti , che non può essere invocata strumentalmente dalle pubbliche amministrazioni per sottrarsi agli effetti economici derivanti dal contratto di brokeraggio, in quanto, per uso normativo, solo la seconda attività di intermediazione nella gestione del contratto consente al broker di ottenere la remunerazione del proprio lavoro di consulenza.

La sentenza liquida il risarcimento del danno parametrandolo alle mancate provvigioni, e dunque ad una somma percentuale rispetto al premio assicurativo.