DAL 1° LUGLIO VIETATI GLI ARBITRATI NEI CONTRATTI PUBBLICI

Dal 1° luglio 2008 è divenuto operativo il divieto alle pubbliche amministrazioni (comprese anche gli Enti pubblici economici e le  società a prevalente capitale pubblico) di inserire clausole compromissorie nei contratti di appalto, nonchè di sottoscrivere compromessi, pena la nullità delle clausole stesse.

Nel caso di collegi arbitrali già costituiti essi decadono automaticamente, con compensazione delle relative spese tra le parti.

L’art. 3, comma 19° della legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto tale divieto ed inoltre dispone che, oltre alla loro nullità, la sottoscrizione delle clausole compromissorie o dei compromessi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Pertanto dal 1° luglio in caso di controversie sull'adempimento e sui contenuti del contratto di appalto opererà esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

Per effetto di quanto sopra le clausole contemplate nelle polzze di assicurazione "danni" stipulate da Enti Pubblici e soggetti assimilati, che demandavano la composizione di un disaccordo fra i periti ad un arbitrato irrituale, sono inapplicabili, con la conseguenziale necessità di apportare le modifiche alle condizioni contrattuali.

Rimane però valida la modalità di determinazione congiunta del danno, oltre che per accordo diretto fra le parti, mediante periti appositamente incaricati dalle Parti.

Consulta le disposizioi di legge in merito