IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 abroga e riunisce in unica normativa le dispozioni in materia infortunistica

 

Il D.Lgs 81/2008 abroga quasi tutte le principali disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro, riunendole in un "testo unico" che apporta alcuni cambiamenti, anche significativi per alcuni aspetti, senza tuttavia stravolgere l'impostazione già introdotta dalla previgente normativa.

Le nuove norme sono già in vigore. Il documento di documento di analisi e valutazione dei rischi aziendali dovrà essere aggiornato alle nuove norme del D.Lgs. 81/2008 entro il 01/01/2009.

Le nuove responsabilità:

  • L'impresa committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall'INAIL ovvero nei casi in cui l'INAIL agisca in via di rivalsa per inosservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza;

  • Il datore di lavoro risponde sempre in proprio, senza possibilità di trasferimento a terzi:

    • sui contenuti del documento di analisi e valutazione dei rischi aziendali

    • sulla nomina del Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione (RSPP)

    • sui contenuti del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI)

  • Il datore di lavoro e/o i dirigenti (ove esistano) rispondono in solido:

    • sull'espletamento della formazione/addestramento dei lavoratori, del preposto, degli addetti al primo soccorso, anche per gli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione ed in generale alla gestione delle emergenze;

    • sull'attuazione delle misure previste dal documento di analisi e valutazione dei rischi aziendali, compreso l'impiego dei DPI

    • sull'attuazione delle misure Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), compreso l'impiego dei DPI

  • I preposti rispondono in proprio:

    • sull'attuazione delle misure previste dal documento di analisi e valutazione dei rischi aziendali, compreso l'impiego dei DPI

    • sull'attuazione delle misure Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), compreso l'impiego dei DPI

    • sulla proposta al datore di lavoro e/o ai dirigenti di sanzioni per i lavoratori che non ottemperano alle disposizioni previste dal documento di analisi e valutazione dei rischi aziendali, compreso l'impiego dei DPI ed il corretto utilizzo di macchinari, impianti, modilità di movimentazione dei carichi, etc.

  • Le società di capitali, soggette alle sanzioni penali del D.Lgs. 231/2001, in caso di infortuni gravi rispondono oggettivamente (cioè senza l'accertamento della colpa) a meno che non si siano dotate di un idoneo modello organizzativo in cui siano illustrate dettagliatamente le seguenti procedure:

    • idoneità degli standard tecnico – strutturali degli impianti, degli agenti chimici e biologici

    • la valutazione dei rischi

    • la predisposizione delle relative contromisure

    • le attività organizzative per la gestione delle emergenze, primo soccorso, sorveglianza sanitaria e formazione

    • la gestione degli appalti e di eventuali subfornitori

Inoltre le società dovranno dotarsi di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione delle misure antinfortunistiche.

La legge consente di optare per per un modello organizzativo conforme alle Linee Guida UNI-INAIL o alla certificazione BS-OHSAS 18001/2007

Le principali novità riguardano:

  • la definizione di lavoratore è stata ampliata, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che privata (sono pertanto compresi nel novero di lavoratori: componenti dell'impresa familiare ex Art. 230 bis C.C., volontari, stagisti, etc.). Mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari.

  • nomina del Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione (RSPP) e individuazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le generalità del RLS deve essere comunicata all'INAIL annualmente. Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP, primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il RLS

  • analisi e valutazione dei rischi aziendali, che deve essere globale e documentato di tutti i rischi, considerando anche gli aspetti psico-sociali (inserito il rischio stress lavoro-correlato), coinvolgendo tutte le figure della sicurezza (RSPP, Medico competente (MC), RLS ecc...)

  • formazione e addestramento specifico per "mansioni a rischio";

  • nuovo obbligo della frequenza di corsi di aggiornamento periodici, oltre che per gli addetti al primo soccorso, anche per gli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione ed in generale alla gestione delle emergenze;

  • indicazione di modalità, durata e contenuti specifici della formazione per RLS, oltre all'obbligo di aggiornamento periodico della formazione anche per questa figura, ovvero:

    • principi giuridici comunitari e nazionali;

    • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

    • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

    • definizione e individuazione dei fattori di rischio;

    • valutazione dei rischi;

    • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

    • nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico. la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

  • sorveglianza sanitaria (preliminare, periodica, su richiesta, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti);

  • la periodicità delle relative visite, ove non prevista dalla norma, viene modificata da biennale ad annuale;

  • inserite nuove finalità della Sorveglianza Sanitaria: ovvero di verificare l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

  • divieto di effettuazione delle visite nei seguenti casi:

    • in fase preassuntiva (dal 01/01/2009);

    • per accertare stati di gravidanza;

    • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

  • possibilità di incorrere in provvedimenti di sospensione dell'attività in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, o in caso di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione;

  • inasprimento delle sanzioni per la mancata redazione del piano di valutazione dei rischi;

  • rilevazione e denuncia degli infortuni (dal 01/01/2009);

  • nuovi obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione tra i quali:

    • la qualificazione degli appaltatori a cura del Datore di Lavoro Committente, che provvede mediante l'acquisizione:

    • di copia del certificato di iscrizione alla CCIAA;

    • di copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

    • di Atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

    • l'obbligo di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) da allegare al contratto d'appalto o d'opera.

    • Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto.

  • rilevazione e denuncia degli infortuni (dal 01/01/2009);

  • i contenuti della formazione destinata ai preposti, ovvero:

    • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

    • definizione e individuazione dei fattori di rischio;

    • valutazione dei rischi;

    • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.