Ritornano le polizze poliennali Stampa

LA LOBBY DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE HA RIPRISTINATO LA DURATA POLIENNALE DELLE POLIZZE

Gli assicurati potranno disdire i  contratti poliennali soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla stipula della polizza.

Le nuove disposizioni si applicano soltanto alle nuove polizze stipulate dopo l'entrata in vigore le provvedimento di legge.

La disdetta, per le polizze poliennali preesistenti alla data del 09/07/2009, potrà essere esercitata annualmente, così come previsto dalla legge "Bersani" 

Il testo del ddl 1195-B su "sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia”, approvato definitivamente dall’Assemblea del Senato, nella seduta del 9 luglio, con il quale si è operata una modifica all’art. 1899 del Codice Civile:L’interesse diretto degli assicurati e degli assicuratori è rivolto al contenuto dell’Art. 21 (Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi) che così recita:…omissis
3. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. omissis…
 
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