CORTE DEI CONTI: Avvalersi del broker non costituisce COSTO AGGIUNTIVO per la Pubblica Amm.ne Stampa

La Corte dei Conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale, con sentenza n. 179 del 2008, in seguito all'appello proposto dal Procuratore Generale avverso alla sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia n. 1536 del 2004 ha confermato la sentenza di primo grado che:

  • aveva escluso la sussistenza del danno erariale, sia nell’ipotesi di affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio assicurativo da una ASL ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo, sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento
  • non riteneva che il contratto di brokeraggio potesse essere assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 157 del 1995 perché il contratto non è oneroso ma dichiaratamente gratuito per l’ente
  • riteneva preminente e entrale l’attività di consulenza, nell’ambito della complessiva prestazione del broker, a fronte di un minore impegno del broker stesso nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, successivo alla scelta della compagnia di assicurazioni

quanto sopra tenuto anche conto che il compenso del broker, nel caso in specie, era inferiore alla soglia comunitaria stabilita dal d.lgs. n. 157 del 1995.

La Corte dei Conti, Sez. I Giurisdizionale Centrale:

  • ha respinto l’argomento dell’obbligatorio ricorso ad una procedura concorrenziale, anche nell’ipotesi in cui il contratto sia dichiaratamente gratuito per l’Ente
  • ove ritenga rispettati i canoni generali di ragionevolezza e di perseguimento dell’interesse pubblico, ritiene legittima l’esclusione della procedura concorrenziale e procedere all’applicazione, per i contratti “sotto soglia”, delle norme del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e, in specie di quella che consente l’affidamento del contratto a trattativa privata senza le formalità e le “griglie” del d.lgs. n. 157 del 1995 e successive modifiche.
 
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