Uberrima fides Stampa
L'ETICA... VALORE DA NON ABBANDONARE

 

 

 

Il contratto di assicurazione, nel mondo, sia nel sistema giuridico di derivazione anglosassone (common law), che in quello derivante dal diritto romano è fondato sul concetto di UBERRIMA FIDES (Utmost good faith), la cui traduzione letterale è “la massima buona fede”.

 

Il termine uberrima (utmost) è forte:

trattasi di un superlativo assoluto.

 

Non bastava utilizzare soltanto un semplice superlativo?

 

Perchè questa definizione?

 

Il contratto di assicurazione è di natura assolutamente fiduciaria e pertanto le parti contraenti,

ASSICURATO ed ASSICURATORE,

devono garantirsi vicendevolmente con una condotta che rappresenti il massimo di ciò che si intende per correttezza e per buona fede.

 

Nelle transazioni commerciali “ordinarie”, il concetto di buona fede nella stipula e nell'esecuzione di un contratto è trasversale ed universale, ma è affievolito dall'obbligo per il compratore di osservare una condotta ispirata al concetto di CAVEAT EMPTOR, il cui significato è letteralmente “l'attenzione che deve prestare il compratore”, e quindi ne consegue che:

 

se l'acquisto riguarda una cosa viziata o difforme da quello che voleva soggettivamente il compratore (cioè se questi prende un fregatura)

 

e ciò è imputabile alla negligenza del compratore

nell'approfondire la cognizione delle caratteristiche e lo stato della cosa comprata,

 

il pregiudizio (le conseguenze dannose) non potrà essere addebitato al venditore (salvo il caso di mala fede)

 

In altri termini nelle transazioni commerciali “ordinarie” se una delle parti è più furba dell'altra, ovvero se l'altra è non adeguatamente attenta, il negozio giuridico è valido comunque.

 

Diversamente, nell'ambito del contratto assicurativo - di natura assolutamente fiduciaria – ambo le parti devono:

  • abbandonare condotte in mala fede

  • perseguire buona fede

sia nella stipula che nell'esecuzione del contratto e tutto ciò in relazione:

  • ad una dichiarazione completa di tutti gli elementi di fatto nella proposta di assicurazione, rivelando l'esatta natura e le potenzialità dei rischi trasferiti all'assicuratore (da parte dell'Assicurato)

  • ai contenuti contrattuali che rispettino le potenziali esigenze ed benefici richiesti dall'Assicurato (da parte dell'Assicuratore)

ciò al fine di perseguire con precisione, mediante la stipula del contratto di assicurazione, la copertura del rischio reale per cui assicurato ed assicuratore si sono incontrati.

 

La conclamata malefede contrattuale e precontrattuale è sanzionata con:

  • il risarcimento del danno se esiste malafede dell'assicuratore

  • la nullità del contratto se la malafede è in testa all'assicurato

 

 

La “Uberrima Fides” dall'ambito giuridico si è estesa nel tempo anche all'etica che gli operatori (Imprese Assicuratrici e loro agenti, incaricati e periti, Assicurati e broker) devono perseguire nella conclusione ed esecuzione dei contratti di assicurazione.

 

La storia e le cronache recenti, purtroppo, registrano che la nobile etica della “Uberrima fides” è scarsamente perseguita nel settore assicurativo costellata da:

comportamenti anticontrattuali delle imprese assicuratrici nella persona dei loro esponenti aziendali, periti ed agenti,

comportamenti fraudolenti degli assicurati,

broker che da intermediari qualificati diventano agenti mascherati di imprese assicuratrici peggio ancora meri faccendieri.

 

Il “sentire comune” e la “percezione” dell'opinione pubblica su ciò che esprime il sistema assicurativo può riassumersi in questa frase

ASSICURAZIONE: Tutti ne parlano male, ma non se ne può fare a meno”

 

Quindi la qualità e le caratteristiche del sistema assicurativo sono il “leif motiv” di ogni dibattito che riguardi tematiche economiche e sociali in cui la comunità spinge richiedendone un miglioramento per una maggiore equità, mutalità, efficienza e correttezza.

 

Ne abbiamo viste tantissime di:

mega-presentazioni, mega-offerte in sede di gara,

mega-servizi di operatori che dopo avere concluso le polizze spariscono, anche se si sono impegnati a garantire presso i mandanti/committenti accessi settimanali o addirittura giornalieri,

quantità impressionanti di ore/uomo di formazione,

staff di avvocati, periti stimatori,

modelli di risk management,

servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo.

 

Sono all'ordine del giorno le beghe commerciali delle Compagnie fra le gerenze ed il canale agenzie sugli affari mediati dai broker o le gare degli Enti Pubblici, con frequenti “scherzetti” in danno dei broker.

 

Non si dimentichino le malefatte degli agenti di assicurazione, che in barba agli accordi scritti rinegoziano le commissioni, si mettono di traverso con le Compagnie per la ratifica dell'autorizzazione all'incasso dei premi (ritardando ingiustificatamente il pagamento delle provvigioni), tentano di scavalcare il broker contattando direttamente il cliente.

 

Dov'è l'assistenza ed il supporto sinistri del broker, al di là della mera trasmissione dei documenti fra cliente e Compagnie?

Si registra, di fatto, che le pratiche (ed i clienti) sono alla mercè dei Call Center, delle segreterie telefoniche degli ispettorati sinistri, dei loro impiegati part-time e/o in ferie e/o senza poteri, degli studi peritali “industrie del sinistro” che, per la promiscuità delle loro collaborazioni e per il numero abnorme di pratiche gestite, trasmettono i loro elaborati solo dopo reiterati solleciti.

 

Ne conosciamo tanti collaboratori di broker itineranti tra un operatore e l'altro, che trovano spazio millantando il possesso di portafogli clienti e che sempre troppo tardi vengono valutati effettivamente su quello che valgono, poiché le loro iniziative verso i clienti producono enormi danni all'immagine della professione e della categoria.

 

Sviluppare e fissare le regole etiche e di funzionamento globale del sistema assicurativo ispirate alla

massima buona fede” diventano la base su cui qualificare l'attività del broker, il cui ruolo deve sopratutto garantire la semplificazione del rapporto tra Assicurato ed Assicuratore.

 

Tale attività si sta evolvendo sempre più, dal semplice intervento nella mediazione e definizione di condizioni economico – normativo di coperture assicurative, all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per i clienti mandanti del broker.

 

Si introducono, quindi, nell'ambito dei contratti di assicurazione le “comodity” erogate dalle imprese assicuratrici, affiancate ai servizi servizi tecnici e legali altamente specializzati e qualificati offerti autonomamente dal broker, utili:

  • il servizio sinistri, mirato soprattutto alla semplificazione e velocizzazione delle liquidazioni

  • alla mappatura ed al controllo dei rischi

  • alla diffusione, alla crescita ed all'arricchimento della cultura assicurativa fra gli assicurati

  • al consapevole e corretto trasferimento dei rischi mediante lo strumento assicurativo

  • all'innovazione ed evoluzione tecnica delle garanzie prestate dal mercato assicurativo.

 

Ciò comporta che, nel “mare magnum” del mercato – ferma la centralità del rapporto con le mandanti/committenti del broker –, l'autoregolamentazione etica possa incoraggiare gli investimenti (sia in termini economici, che di risorse umane) degli operatori, così che vi sia rispondenza fra quanto promesso ed il comportamento reale.

 

L'uberrima fides deve essere stellare, cioè coltivata da ognuno dei molteplici soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi assicurativi, perchè solo in una logica di sistema – guidato da regole omogenee – potrà innalzarsi la qualità ed innestarsi un processo di selezione naturale, che estrometterà progressivamente gli operatori (broker, compagnie e loro addetti) scorretti.

 

 
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