Regole generali da osservare per la denuncia dei sinistri Stampa
Esistono le disposizioni di Legge e le norme contrattuali in materia di "avviso di sinistro"

 

Il codice civile all'Art. 1913 dispone che:

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Il suddetto termine di tre giorni è ordinatorio e non perentorio, pertanto la sua mancata osservanza da parte dell'Assicurato non comporta automaticamente la perdita dell'indennizzo.

Attenzione, se il ritardo nell'invio della denuncia di sinistro, comporta pregiudizio per l'Assicuratore (ad es. mancata individuazione di responsabilità di terzi al fine di possibili rivalse, assenza da atti irripetibili per l'accertamento di elementi probatori, impossibilità ad eseguire accertamenti sul luogo teatro del sinistro, etc.), l'Assicuratore ha il diritto di contestare al proprio Assicurato la perdita totale dell'indennizzo o la sua riduzione in proporzione al pregiudizio sofferto.

Il diritto all'indennizzo si prescrive - ai sensi dell'Art. 1952 C.C. - in due anni dall'avvenimento del sinistro. Pertanto, se la gestione del danno con l'Impresa assicuratrice si protraesse oltre tale termine, occorrerà interrompere il termine prescrizionale nelle forme di legge. Attenzione che gli atti interruttivi sono di natura "ricettiva", il che significa che devono essere notificati/ricevuti dall'Impresa assicuratrice prima che sia trascorso l'anno.

Nelle condizioni contrattuali delle polizze di assicurazione esiste in genere un Articolo denominato "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" in cui vengono stabiliti altri adempimenti, quali l'eventuale denuncia del fatto dannoso all'Autorità di Polizia, la produzione di documentazione iniziale, etc.

 

 
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