Il reintegro del sinistro pagato per evitare l'applicazione del "malus" Stampa
 

Le imprese assicuratrici che esercitano l'assicurazione RCA sono tenute ad inviare, entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza, presso il domicilio dei loro assicurati l'attestazione dello stato del rischio unitamente alla comunicazione del nuovo premio di assicurazione.

In tale documento è riportato il numero dei sinistri con responsabilità a carico dell'assicurato generati nel quinquennio precedente dal veicolo assicurato.

Inoltre – per le assicurazioni con clausola “bonus – malus” - viene indicata la classe di merito di provenienza e di assegnazione.

Se la classe di merito di assegnazione è decrescente, il premio assicurativo godrà dello sconto per “bonus”, mentre in caso di classe di merito crescente, il costo dell'assicurazione sarà maggiorato per effetto dell'applicazione del “malus”.

In quest'ultimo caso l'assicurato ha il diritto di conoscere l'ammontare del risarcimento pagato alla controparte, al fine di valutare la convenienza di rimborsare tale importo alla propria impresa assicuratrice, al fine di ottenere il diritto l'applicazione del “bonus” sul premio assicurativo, mediante ricostruzione della propria classe di merito che invece di aumentare (così come risultante dall'attestazione dello stato di rischio), decrescerà in virtù del reintegro del costo del sinistro di cui l'assicurato si è fatto carico.

Può anche ottenere copia del fascicolo del sinistro chiedendo “l'accesso gli atti” alla propria impresa assicuratrice, per valutare se la gestione del sinistro da parte di quest'ultima sia stata rispondente alla diligenza richiesta dalla legge.

La richiesta di conoscere l'ammontare del risarcimento pagato alla controparte, deve essere fatta dall'assicurato con le seguenti modalità:

  • IN CASO DI SINISTRO GESTITO CON PROCEDURA "INDENNIZZO DIRETTO":

    All'indirizzo della Consap SpA 

cliccare per visionare lo schema di richiesta

 

E' anche possibile effettuare la richiesta on line

collegandosi al sito internet della Consap SpA

 

  • IN CASO DI SINISTRO CON PROCEDURA TRADIZIONALE:

    All'indirizzo della propria impresa assicuratrice 

cliccare per visionare lo schema di richiesta

 
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