Ampliata a due anni la prescrizione in materia di assicurazione Stampa

Mofificato a "tradimento" (cioè inaspettatamente, per l'assenza di dibattito preliminare in merito) il 2° comma dell'Art. 2952 del Codice Civile in materia di prescrizione dell'azione sul contratto di assicurazione.

Infatti la conversione nella Legge 27.10.2008, n. 166 del D.L. 28.08.2008, n. 134 (riguardante le norme per l'amministrazione straordinaria dell'Alitalia), con decorrenza dal 28.10.2008 ha ampliato i termini di prescrizione a due anni per l'azione riguardante il pagamento dei sinistri, l'esercizio dell'azione di rivalsa delle imprese di assicurazione verso i terzi responsabili dei sinistri, il recupero franchigie per sinistro, etc.

Pertanto qualora alla data del 28/10/2008, la prescrizione con il vecchio regime non sia ancora compiuta, essa è estesa a due anni dalla data del fatto in cui si fonda il diritto (ad es. dalla data del sinistro).

Diversamente, se alla data del 28/10/2008 il diritto era già prescritto, in quanto era già trascorso un anno, esso rimane prescritto.

Resta invariata la prescrizione di un anno (prevista al 1° comma dell'Art. 2952 CC) per l'azione di recupero forzoso delle rate di premio insolute.

A tal proposito si ricorda che l'Art. 1901 CC prevede la risoluzione di diritto del contratto, trascorsi sei mesi dall'insolvenza della rata di premio, senza che sia stata iniziata l'azione giudiziaria di recupero da parte dell'impresa assicuratrice.

 
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