RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare n.-26/2001 (MONORCHIO 2) Stampa

ULTERIORE APPROFONDIMENTO SUL CONFERIMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI SANITARIE PUBBLICHE (AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE, IRCCS, POLICLINICI UNIVERSITARI)

CIRCOLARE N.26 Mod 04/01

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

ROMA, 8 giugno 2001

 

Ai rappresentanti di questa amministrazione in seno ai Collegi sindacali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere, ed ai Collegi dei revisori degli IRCCS e Policlinici Universitari

LORO S E D I

Ufficio V

Prot. N. 0043697

 

 

OGGETTO: Aziende sanitarie, ospedaliere, IRCCS e Policlinici Universitari - Modalità di conferimento dell'incarico di assistenza e consulenza nel settore della mediazione assicurativa (BROKERS).

 

Si fa seguito alla circolare 18 gennaio 1999, n. 2 protocollo n. 209105, con la quale lo scrivente ha evidenziato alcuni aspetti del contratto di "brokeraggio" nel campo dell'assistenza e consulenza nel settore della mediazione assicurativa.

In particolare, questa Amministrazione ha messo in rilievo, in via preliminare, che il contratto di cui trattasi è a titolo oneroso in quanto l'assicuratore tende a trasferire il relativo onere sull'Ente pubblico assicurato al momento della determinazione dei premi.

Inoltre, con la predetta circolare n. 2/99, in mancanza di una giurisprudenza consolidata, sono state fornite precisazioni nel caso che la prestazione richiesta fosse inquadrabile quale "servizio assicurativo" o quale "mera consulenza" nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, ai fini delle modalità di scelta del contraente,- secondo le gare ad evidenza pubblica nel primo caso, ovvero "intuitu personae" nel secondo caso.

In tale ottica, lo scrivente, in relazione al tipo di prestazione richiesta al "broker", ha individuato quale "mera consulenza" la fattispecie nella quale la richiesta dell'Ente sia limitata alla preparazione del capitolato e dell'assistenza per la conclusione del contratto di assicurazione, e, invece, rientrante nel novero dei servizi assicurativi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, qualora, oltre alle suddette prestazioni, al broker è richiesta un'attività di assistenza continuativa anche nella fase successiva alla scelta del contraente.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire alle SS.LL. elementi utili per l'attività di revisione presso le strutture sanitarie in oggetto, nonché a parziale rettifica della precedente circolare n. 2/99, si rende noto che il Consiglio di Stato - IV Sezione, con decisione del 24 febbraio 2000, ha affermato che il contratto con il quale l'Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa è riconducibile nell'ambito concettuale tipico del contratto di brokeraggio e, come tale, rientra nel novero degli appalti di servizi più che in quello del contratto d'opera intellettuale.

Di conseguenza, ad esso è applicabile la disciplina, quanto alla determinazione dei criteri di aggiudicazione, prevista dal citato decreto legislativo n. 157/95, anche in considerazione della circostanza per cui la prestazione viene remunerata, in via differita, al momento della corresponsione del premio assicurativo.

Pertanto, la scelta del contraente, in caso di ricorso alle prestazioni di brokeraggio, va attuata, in ogni caso, per mezzo della normale attività negoziale della Pubblica Amministrazione.

 

Il Ragioniere Generale dello Stato

Monorchio

 
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