RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare n.-2/1999 (MONORCHIO 1) Stampa

CONFERIMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO NELL'AMBITO DELLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE ED IRCCS

CIRCOLARE N.2

 

Roma, 18 gennaio 1999

Prot. n. 209105

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Divisione 3

 

Ai Rappresentanti di questa Amministrazione in seno ai Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie, ospedaliere ed IRCCS

LORO SEDI

 

Oggetto: Aziende sanitarie, ospedali ere ed IRCCS – Modalità di conferimento dell'incarico di assistenza e consulenza nel settore della mediazione assicurativa (BROKERS)

 

Dall’esame della documentazione in possesso dello scrivente è emerso che numerose Aziende sanitarie, ospedaliere ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico procedono al conferimento di incarichi di assistenza e consulenza alle Società operanti nel settore della mediazione assicurativa, meglio conosciuti come BROKERS.

Al riguardo, sono pervenute numerosi quesiti, da parte di revisori dei conti, sulle modalità di conferimento di detti incarichi, con particolare riferimento alla natura della prestazione richiesta alla Società di Broker.

Infatti, ove detta prestazione potesse essere compresa nella sfera delle attività libero-professionali, la scelta avverrebbe "intuitu personae" e, quindi senza seguire le ordinarie procedure negoziali, ma solo sulla base di una valutazione di professionalità e affidabilità che attiene al rapporto fiduciario che si instaura con il professionista.

Ai fini di una compiuta valutazione delle modalità di scelta del Broker, risulta, tuttavia, necessario chiarire anche l'aspetto economico del contratto, posto che la prassi pone a carico delle Compagnie di Assicurazione le provvigioni sugli affari conclusi dal Broker, onde stabilire se trattasi di un contratto a titolo gratuito o di un contatto a titolo oneroso.

Circa il primo aspetto della questione, si fa presente, in via preliminare, la mancanza di una giurisprudenza concorde in materia.

Infatti, mentre la sentenza TAR Piemonte 194/89 definisce l'attività svolta dai Brokers quale libera attività professionale, espressa mente riconosciuta dal Legislatore con la legge 28 novembre 1984, n. 792, la sentenza TAR Lazio 637/97 definisce invece il contratto di brokeraggio figura atipica di contratto ad esecuzione continuata o periodica che, configurando uno specifico rapporto di intermediazione nel particolare campo assicurativo, rientra nel novero dei servizi assicurativi previsti dall' allegato 1) al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (emanato in attuazione della direttiva CEE in materia di appalti pubblici di servizi)

Sulla suesposta questione, il Ministero dell'industria ddel Commercio e dell’Artigianato, ove è costituito l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (Broker , con nota 9 giugno 1998, n. 545675 ha rappresentato che, ai sensi dell' articolo 1 della cennata fecce 792/84, per integrare la figura del Broker, non è sufficiente lo svolgimento con carattere di professionalità di attività di mediazione, ma è necessaria la prestazione di attività di assistenza e dì consulenza nei confronti degli assicurandi in sede di conclusione del contratto di assicurazione. L'altissima professionalità richiesta, non eviterebbe comunque, secondo il predetto Ministero, il ricorso alle procedure selettive per la scelta del Broker.

Anche l'Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato, con risoluzione 2 dicembre 1997, n. 47/97, nell'ambito della propria attività volta a tutelare la libera concorrenza negli appalti dei servizi assicurativi da parte degli Enti Pubblici, al fine di garantire maggiore trasparenza alle gare, ha visto con favore l'intervento dei Brokers, sia pur selezionati secondo le procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della legislazione vigente.

In ordine al secondo aspetto della questione, si potrebbe ritenere che il contratto di brokeraggio sia a titolo oneroso, anche se di difficile se non impossibile quantificazione, atteso che l'anomalia della prassi che pone a carico delle Compagnie di Assicurazione il pagamento del corrispettivo ai Brokers, appare solamente di tipo formale più che sostanziale, in quanto l'assicuratore solitamente tende a trasferire il relativo onere sull'Ente assicurato al momento della determinazione dei premi.

Tutto ciò premesso, poiché l'oggetto della prestazione richiesta al Broker da parte de Enti pubblici risulta difficilmente inquadrabile quale "servizio assicurativo" o quale "mera consulenza", appare di tutta evidenza come solamente l'attento esame delle prestazioni consente l’esatta individuazione della necessità del ricorso o meno alle procedure di selezione del contraente.

Pertanto, ove la prestazione richiesta dall'Ente pubblico sia limitata alla preparazione del capitolato e all'assistenza per la conclusione assicurazione, la scelta del Broker può avvenire “intuitu personae”, in quanto la prestazione richiesta ha sicuramente la connotazione di "mera consulenza".

Qualora, invece, oltre a dette prestazioni sia richiesto alla società di Broker un’attività di assistenza continuativa anche nella fase successiva alla scelta del contraente, la fattispecie potrebbe rientrare nel novero dei servizi assicurativi di cui al citato allegato 1) al decreto legislativo 157/95, rendendo quindi necessario il ricorso alle procedure selettive ad evidenza pubblica.

 

Il Ragioniere Generale dello Stato

MONORCHIO

 

 
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