L'assicurazione ramo furto ed eventi equiparati Stampa

SI RICORDA CHE TALE TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE RIENTRA NEL RAMO "ALTRI DANNI AI BENI"

 

 

Il rischio furto e gli eventi equiparati

 

Quando si parla di polizze furto, si fa riferimento anche alla garanzia della rapina

 

La distinzione esistente fra:

  1. furto

  2. rapina

è precisata dal codice penale, trattandosi di veri e propri reati (contro il patrimonio) punibili dalla legge.

 

Oggetto di tali reati è un bene, a cui corrisponde un valore economico e di cui ci si può illecitamente appropriare.

 

L'articolo 624 del codice penale prevede una sanzione per "chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri ".

 

Si ponga attenzione alla struttura dell'articolo citato:

 

Cose mobili

l'oggetto del reato è una cosa mobile, dunque è automaticamente esclusa l'appropriazione di un immobile; così ad esempio l'occupazione di una casa, da parte di chi non ne è il legittimo proprietario, non rientra fra le situazioni nelle quali si realizza il reato di furto.

 

Cose altrui

Altra caratteristica della cosa mobile, oggetto di furto, è quella di essere altrui, in altre parole deve essere di proprietà di altri, diversi dall'autore del furto.

 

Sottrazione

II reato si realizza con l'impossessamento, mediante sottrazione; ciò significa che l'autore del furto preleva dal patrimonio del legittimo proprietario la cosa e se ne appropria, al fine di utilizzarla e disporne come se fosse sua; egli dunque ne trae un profitto per sé o per altri (è il caso quest'ultimo dei furti su commissione, quando l'autore del furto ha ricevuto l'incarico da un altro soggetto, che non partecipa materialmente al reato).

 

La sottrazione nel reato di furto implica che l'impossessamento avvenga senza l'esercizio di violenza o minaccia verso la persona proprietaria del bene. Si può affermare che la sottrazione avviene in assenza ed all'insaputa del legittimo proprietario dei beni rubati; egli, infatti, si rende conto del danno subito solo quando il ladro si è già allontanato con la refurtiva, senza che fra i due soggetti vi sia alcun contatto.

 

La caratteristica, che differenzia la rapina dal furto è:

la presenza della violenza o minaccia sulla persona.

 

L'art. 628 del codice penale definisce la rapina “Chiunque, per procurare a se o agli altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene

 

Una variante della rapina è l'estorsione definita dall'Art. 629 del codice penale Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

 

La caratteristica del reato di estorsione è che il soggetto parte offesa su cui è esercitata la violenza o minaccia è costretto a “fare o omettere qualcosa”, mentre nella rapina subisce passivamente la sottrazione. (Ad esempio se alla minaccia “O la borsa o la vita” segue la consegna da parte della persona derubata della “borsa” si è in presenza di un reato da estorsione, mentre se la persona derubata alza le mani, rimanendo passivo, ed il bandito s'impossessa della “borsa” si è consumata una rapina.

 

Gli assicuratori dietro richiesta esplicita equiparano alla sottrazione, la consegna delle cose assicurate da parte della persona derubata, purchè ciò avvenga all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

 

La rapina è normalmente garantita quando iniziata ed avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate.

Può essere estesa all'eventualità che essa sia iniziata dall'esterno (ad. Esempio il bandito che minacciandoti per strada ti costringe ad accompagnarlo presso l'abitazione e ad aprire i locali contenenti le cose assicurate, per poi trafugarle)

L'unico caso in cui la rapina viene garantita al di fuori dei locali è nel caso dei portavalori (l'assicurazione è quindi limitata ai valori, al denaro, ai titoli di credito ed ai preziosi durante il loro trasporto) e come estensione facoltativa alle assicurazioni degli appartamenti per uso personale.

Le merci e le attrezzature al di fuori dei locali ed in occasione della loro movimentazione esterna all'azienda vengono assicurate ad hoc con polizza ramo trasporti.

 

 

Cosa viene assicurato - L'oggetto dell'assicurazione furto

 

Per le Assicurazioni private, il rischio garantito nelle polizze furto è il danno economico provocato dalla "perdita o il danneggiamento delle cose dell 'assicurato, quali conseguenze dirette del reato ".

La maggior parte delle Compagnie estende la copertura assicurativa anche alla rapina.

 

Tuttavia in questo tipo di assicurazione il furto è la garanzia principale e ad essa viene dato maggiore spazio all'interno del contratto, poiché richiede più precisazioni per consentirne un'adeguata regolamentazione.

 

Per inquadrare bene l'oggetto dell'assicurazione furto le condizioni generali di assicurazione contengono normalmente la seguente clausola:

l'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato per i "...danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le stesse utilizzando diverse modalità di accesso. "

 

Si evidenzino alcuni passaggi importanti nella clausola sopra indicata:

 

Indennizzo

La copertura assicurativa della polizza furto è prestata in base al principio indennitario. Tale principio è alla base dell'assicurazione danni, tipologia assicurativa a cui l'assicurazione furto appartiene, secondo la quale l'Assicurato non deve percepire dall'Assicuratore più dell'equivalente del danno subito a seguito del sinistro.

 

Danno materiale

Con questa tipologia di danni si intendono esclusivamente quelli che sono conseguenza diretta del furto e suscettibili di stima, ovvero di una valutazione economica.

Sono infatti esclusi quei danni che non attengano alla materialità delle cose, ma piuttosto riguardano altre sfere, quali quelle affettive o emotive.

 

Danno diretto

Si intende il puro danno economico relativo al costo del bene rubato e non le eventuali conseguenze, anche di tipo economico, collegate all'evento.

A titolo di esempio non possono essere considerati danni diretti il mancato profitto che si pensava di raggiungere grazie all'uso di uno strumento di lavoro che viene rubato.

Si precisa che la garanzia può essere estesa anche ad altri tipi di danno, che non riguardano propriamente la perdita del bene, ma conseguenti a questo tipo di evento:

  • i guasti causati alle cose nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo;

  • i danni ai locali (tetto e pareti) compresi gli infissi (porte, cancelli, inferriate e finestre) dei locali contenenti le cose assicurate, causati dall'autore del furto o del tentato furto;

  • gli atti vandalici commessi dai malfattori in occasione del furto (cioè i danneggiamenti provocati intenzionalmente senza scopo di lucro, ad. esempio quelli commessi per ritorsione ad un bottino insufficiente)

 

Cose assicurate

Per cose assicurate si intende ciò che può essere oggetto di furto e che rappresenta per l'assicurato una perdita economica. Trattasi di beni descritti con alcune declaratorie a cui potere ricondurre una molteplicità di beni (ad. esempio: merci, arredamento, attrezzature, macchinario, oggetti di uso personale, scorte, ricambi, denaro e valori, effetti cambiari e titoli di credito, oggetti preziosi, opere d'arte, etc) di interesse dell'Assicurato.

Quindi non viene riportata in polizza una nomenclazione analitica di ogni bene assicurato, ma soltanto una definizione sintetica.

 

Le partite assicurate

Per “partita assicurata” si intende una categoria omogenea di beni quali ad esempio:

  • merci

  • attrezzature ed arredamenti

  • macchinari

  • effetti personali e contenuto dell'abitazione (arredamento domestico)

  • denaro, valori, preziosi, titoli di credito

  • opere ed oggetti d'arte

La polizza di assicurazione può essere impostata a scelta dell'Assicurato:

  1. a partite separate:

caratterizza un contratto dove per ogni “partita” viene indicata la rispettiva somma assicurata ed è conteggiato un premio “ad hoc”.

Il totale delle somme assicurate di tutte le partite rappresenta la somma assicurata complessiva che però è frazionata nelle varie partite.

Esempio:

35.000,00 sopra arredamento domestico

50.000,00 sopra pellicce, tappeti, quadri, oggetti e servizi di argenteria

80.000,00 sopra denaro, valori, gioielli e preziosi in cassaforte

5.000,00 contro guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi

  1. a partita unica (globale):

La somma assicurata è riferita ad un insieme di beni “disomogenei”, ma a differenza dell'assicurazione a “partite separate” la somma assicurata è tra di loro condivisa e non è frazionabile.

In polizza possono comunque essere stabiliti sottolimiti per singole categorie di beni, quali, ad esempio: - preziosi, gioielli quadri e opere d'arte pellicce.

Esempio:

100.000,00 sopra arredamento domestico, pellicce, tappeti, quadri, oggetti e servizi di argenteria, denaro, valori, gioielli e preziosi in cassaforte, guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi;

L'assicuratore non pagherà somma maggiore:

  • del 40% della somma complessiva per pellicce, tappeti, quadri, oggetti e servizi di argenteria

  • di € 30.000,00 per denaro, valori, gioielli e preziosi in cassaforte

  • di € 3.000,00 per denaro, valori, gioielli e preziosi ovunque posti

  • di € 3000,00 contro guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi

 

Modalità di accesso ai locali

Affinchè si possa attivare la garanzia è necessario che la sottrazione delle cose avvenga mediante introduzione da parte dell'autore del furto, nei locali che contengono le cose stesse, con le seguenti modalità:

violando le difese esterne mediante:

  • demolizione anche parziale di tetto o pareti perimetrali

  • effrazione (scasso) di un serramento o un inferriata

  • utilizzo di un grimaldello per aprire le serrature che rifermano i serramenti, o ancora con l'uso di chiavi false;

per via diversa da quella ordinaria, intendendosi:

  • la cosiddetta introduzione con impiego di mezzi artificiosi (scale, funi, etc), l'impiego di abilità e/o agilità personale nel superamento di particolari ostacoli, per accedere all'abitazione evitando le vie di accesso ordinarie, quali porte e finestre esterne facilmente raggiungibili ma adeguatamente protette (furto con scalata di tubazioni, salti temerari da un piano all'altro o da un edificio all'altro, scavalco di recinzioni di altezza maggiore a mt. 4, etc.).

  • rimanendo all'interno dei locali con introduzione clandestina e asportando poi la refurtiva a locali chiusi

 

 

I mezzi di chiusura – Requisti fondamentali per l'assicurabilità

 

Le Compagnie, per assicurare il rischio proposto dall'Assicurato, chiedono, come condizione indispensabile, che le chiusure esterne, come pure le caratteristiche della costruzione, rispondano a determinati requisiti di sicurezza. Tale richiesta ha la finalità di eliminare o limitare tutte quelle situazioni che potrebbero facilitare il furto.

In particolare le condizioni di polizza richiedono quale “conditio sine qua non” che:

  • "le pareti esterne, i solai e le coperture devono essere costruite in pietra viva, laterizi, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetro cemento o cemento armato ";

  • le vie d'accesso ai locali (porte, finestre, etc.) poste ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo o pianerottoli o terrazze o scala o dall'acqua (si pensi alle abitazioni di Venezia!), devono essere adeguatamente protette con particolari infissi e inferriate le cui caratteristiche vengono sempre descritte in polizza.

Si riportano i testi di due clausole sulle caratteristiche dei mezzi di chiusura predisposte dall'ANIA (Associazione Italiana Imprese di Assicurazione)

 

Clausola 24 A (Mezzi di chiusura - Ottimi)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

  1. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

  2. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

 

Clausola 24 B (Mezzi di chiusura - Sufficienti)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonchè da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

 

A volte, per la presenza di beni di ingente valore o particolarmente appetibili, oltre ai mezzi di chiusura, le Compagnie chiedono la presenza di mezzi di custodia, come ad esempio armadi di sicurezza o casseforti.

 

Se nei locali contenenti le cose assicurate è installato un impianto antifurto certificato dall'IMQ (organismo a livello nazionale che si occupa di verificare la qualità dei sistemi elettrici), le Compagnie concedono uno sconto o sono disposte a eliminare dal contratto eventuali restrizioni, purché vengano rispettate alcune norme d'uso riguardanti la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto di allarme.

 

 

Cosa viene escluso

 

Nelle polizze di assicurazione furto, così come in quelle degli altri rami, sono sempre illustrate le circostanze in cui la garanzia non è operante, le esclusioni:

  • atti di sciacallaggio, ovvero furti commessi durante terremoti, esplosioni nucleari, inondazioni, alluvioni, incendi, un tumulti popolari /Sommosse, guerra, etc.

  • furto agevolato con dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi familiari e di eventuali incaricati alla sorveglianza.

  • la mancanza di persone (disabitazione) prolungata dei locali contenenti le cose assicurate

 

Eventi e circostanze catastrofali o straordinarie

La prima esclusione è motivata dal fatto che trattandosi di sinistri avvenuti in concomitanza con eventi straordinari o catastrofali che stravolgono l'ordinaria gestione della sicurezza dei rischi e sono difficilmente valutabili da un punto di vista statistico.

 

Dolo

Il comportamento doloso consiste nella volontà di commettere intenzionalmente un reato; ad esempio il custode lascia deliberatamente la chiave di accesso al magazzino inserita, affinchè un suo complice, senza particolari difficoltà, possa sbloccare la riferma dall'esterno introdursi nei locali senza compiere alcuna effrazione e sottrarre la refurtiva.

In sintesi il risarcimento non è dovuto, se l'assicurato o un suo incaricato ha agito con dolo, quindi con la volontà di raggirare la Compagnia al fine di trarre dalla polizza un arricchimento non dovuto

 

Colpa grave

Per colpa grave si fa riferimento ad una condotta denotata da negligenza o imprudenza o imperizia che contribuisce a rendere più facile l'esecuzione del reato; ad esempio lo stesso custode lascia inavvertitamente ed imprudentemente una lunga scala scala (utilizzata per altri lavori) in prossimità del fabbricato che consente l'introduzione nei locali attraverso un'apertura non protetta ad oltre metri 4 dal suolo.

In sintesi il risarcimento non è dovuto, se l'assicurato o un suo incaricato ha agito con colpa grave, quindi la sua condotta ha agevolato il furto, l'assicurazione non è valida e la Compagnia non è obbligata all'indennizzo.

 

La sospensione

Oltre alle cosiddette esclusioni, le Compagnie prevedono la possibilità di attivare la sospensione di garanzia nel caso in cui i locali che contengono le cose assicurate restassero disabitati per un periodo di tempo continuativo. Di norma si considerano dalle 30 alle 45 giornate.

Ciò significa che trascorso il numero di giornate di disabitazione indicate in polizza, nel caso in cui si dovesse verificare un furto, la Compagnia non liquiderà all'Assicurato alcuna somma.

 

Il calcolo della somma assicurata

Prima di stipulare una polizza furto bisogna possedere alcune importanti informazioni in merito alla determinazione del valore da assicurare.

Tali informazioni riguardano:

  1. la valutazione economica dei beni

  2. le diverse forme assicurative che le Compagnie offrono alla clientela.

 

II valore effettivo

La valutazione economica del contenuto che si intende assicurare avrà come riferimento il valore effettivo dei beni, intendosi il prezzo d'acquisto della cosa, al netto della svalutazione per vetustà, uso, valore venale di commercio al momento del sinistro.

In caso di sinistro, dovrà essere dimostrato all'Assicuratore con documentazione fiscale o equivalente il prezzo di acquisto (esaustivo per la merce), nonché le spese di manutenzione e mantenimento sostenenute nel tempo (per i beni strumentali), la provenienza per le opere d'arte, i preziosi, il denaro, et similia.

Sarà poi la valutazione effettuata in sede peritale che stabilirà l'incidenza della svalutazione ed a quanto ammonta il valore effettivo (assicurativo) delle cose sottratte.

 

Le diverse forme di assicurazione

Le polizze furto possono avere le seguenti forme di garanzia:

  1. Assicurazione "a valore intero"

  2. Assicurazione "a primo rischio relativo"

  3. Assicurazione "a primo rischio assoluto"

  4. Assicurazione "con stima accettata"

 

Assicurazione a "valore intero"

Assicurare il contenuto per il rischio furto con la forma a "valore intero" significa indicare in polizza un valore assicurato che corrisponde alla totalità dei beni riconducibili ad una o a più “partite assicurate”

 

Esempio:

L'arredamento di un appartamento recentemente acquistato viene assicurato nella forma "a valore intero". L'apprezzamento della totalità dei beni rientranti in tale categoria (Arredamento domestico) viene stimato in € 35.000,00 e per tale somma viene stipulata la polizza per la partita “arredamento domestico”.

Dopo alcuni mesi avviene un sinistro con la sottrazione di beni del valore di € 5.000,00.

L'accertamento peritale, al fine di un integrale risarcimento del danno a carico della Compagnia dovrà:

  • confermare la valutazione dei beni sottratti in € 5.000,00;

  • verificare la congruità della somma assicurata sopra la partita “arredamento domestico”, e cioè che l'intero valore dell'arredamento (sia quello oggetto di sottrazione che quello indenne) coincide con la somma assicurata di € 35.000,00 (denominato accertamento della “preesistenza”), pena la riduzione proporzionale del risarcimento per sottoassicurazione

 

La sottoassicurazione

In merito, l'Art. 1907 del CC recita come segue:

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Pertanto qualora si accerti sottoassicurazione il valore del risarcimento commisurato al danno accertato viene ridotto secondo il criterio seguente:

 

valore assicurato della partita di polizza

danno risarcibile = danno accertato x -------------------------------------------

intero valore delle cose sottratte e non

 

Esempio 1 (furto parziale):

Danno accertato = € 5.000,00

Somma Assicurata sopra la partita “Arredamento domestico” = € 35.000,00

Accertamento di “preesistenza” = € 50.000,00

 

€ 35.000,00

danno risarcibile = € 5.000,00 x -------------- = € 3.500,00 (INDENNIZZO)

€ 50.000,00

 

Esempio 2 (furto totale):

Danno accertato = € 50.000,00

Somma Assicurata sopra la partita “Arredamento domestico” = € 35.000,00

Accertamento di “preesistenza” = € 50.000,00

 

€ 35.000,00

danno risarcibile = € 50.000,00 x -------------- = € 35.000,00 (INDENNIZZO)

€ 50.000,00

 

Per evitare l'applicazione della regola proporzionale l'Assicurato che sceglie di assicurarsi per il furto a valore intero dovrà periodicamente aggiornare il valore assicurato.

 

Assicurazione a "primo rischio relativo"

Con questa formula l'Assicurato dovrà indicare in polizza due valori distinti:

  • il primo sarà quello relativo alla dichiarazione dell'intero valore della totalità dei beni riconducibili alla “partita assicurata”

  • il secondo importo inferiore di quello anzidetto, rappresenterà la somma assicurata “a primo rischio” e quindi il limite di esborso a carico dell'Assicuratore.

La determinazione della somma somma assicurata quindi liberamente scelta dall'Assicurato, che dovrebbe determinarla sulla base del danno probabile che potrebbe subire in caso di furto

Esempio:

In un magazzino esiste una giacenza di merce per € 500.000,00, ma la valutazione dell'Assicurato è che il danno da furto che esso può subire nel caso in cui i malfattori si avvalgano un autotreno per trafugare le merci non possa superare € 80.000,00 (corrispondente al carico massimo di un autotreno).

In questo caso l'assicurazione nella forma a “primo rischio relativo” sarà prestata per € 80.000,00 su una esistenza complessiva di € 500.000,00

La corretta dichiarazione dell'intero valore della totalità dei beni riconducibili alla “partita assicurata” rileva ai fini dell'eventuale applicazione della regola proporzionale nel caso in cui in sede di perizia dovesse essere accertato un valore di “preesistenza” maggiore di quello dichiarato.

 

Assicurazione a "primo rischio assoluto"

La formula "a primo rischio assoluto" è la più diffusa nei contratti di assicurazione furto.

Con essa l'Assicuratore si impegna ad indennizzare l'Assicurato fino a concorrenza della somma somma assicurata liberamente scelta dall'Assicurato, che dovrebbe determinarla sulla base del danno probabile che potrebbe subire in caso di furto, indipendentemente dal valore globale dei beni esistenti nei locali assicurati.

Le operazioni peritali, pertanto, non riguarderanno l'accertamento del valore di preesistenza in quanto la regola proporzionale in questa forma di assicurazione non è applicabile

 

Assicurazione con "stima accettata"

Si tratta di una particolare forma contrattuale in cui è previsto l'intervento di un perito che procede ad una valutazione preliminare (stima) degli oggetti da assicurare convenendo con l'Assicurato il loro giusto valore che verrà preso come riferimento in caso di sinistro.

Tale forma di assicurazione viene utilizzata prevalentemente quando si devono assicurare opere d'arte o particolari oggetti di antiquariato o ancora strumenti musicali che hanno un valore consistente.

In merito, il secondo e terzo comma dell'Art. 1908 del CC recita come segue:

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

 

Il reintegro della somma assicurata in seguito a sinistro

Il reintegro è una particolare condizione prevista nelle polizze furto.

Per comprendere meglio di cosa si tratta bisogna sapere innanzitutto che le somme assicurate in polizza sono importi disponibili annualmente.

Ciò significa che, in caso sinistro dopo il pagamento del risarcimento resta assicurata in polizza la somma assicurata residua (somma assicurata – importo del risarcimento)

Esempio:

Un Assicurato ha assicurato in polizza € 20.000,00. Subisce un furto e riceve un indennizzo di € 5.000,00 dalla propria Compagnia.

Dopo il pagamento del sinistro e fino alla prossima scadenza annuale si troverà ad avere una minore somma assicurata che corrisponde a € 15.000,00 (€ 20.000,00 - € 5.000,00 = € 15.000,00).

La somma assicurata originaria potrà essere ripristinata contestualmente al pagamento del sinistro versando un'integrazione di premio che verrà calcolata sulla base dell'entità della somma da reintegrare in polizza e dei giorni che rimangono prima di arrivare alla prossima scadenza annuale.

In questo modo gli Assicurati, costretti il più delle volte a riacquistare ciò che è stato a loro sottratto, hanno la garanzia di mantenere invariato il livello di protezione assicurativa garantita dalla polizza.

 

 
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