La gestione dei rischi Stampa
LE REGOLE BASILARI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA  

 

L’assicurazione è uno strumento per il trasferimento del rischio di accadimento di eventi economicamente dannosi da un soggetto (persona fisica o giuridica) ad un impresa di assicurazione.

 

 

Il fondamento del trasferimento del rischio è l’aleatorietà (incertezza) del verificarsi di eventi dannosi.

 

 

Il costo dell’assicurazione è commisurato al valore statistico di due variabili elementari del rischio:

  • la frequenza degli eventi dannosi (probabilità di avvenimento)

  • la gravità degli effetti degli eventi dannosi (il valore probabile del danno)

 

 

La tipologia di assicurazione è suddivisa in due macro categorie:

 

L’ASSICURAZIONE SULLA VITA

Pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana.

(cioè: la premorienza o la sopravvivenza)

L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Rivalere l’Assicurato del danno prodotto da un sinistro (alias: evento dannoso)

 

 

L’esercizio dell’attività assicurativa è disciplinato dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e dai relativi regolamenti di attuazione; in esso è recepita una regola tecnica fondamentale:

LA SUDDIVISIONE IN “RAMI” DELL’ATTIVITA’

DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

- Art. 2 (Classificazione per ramo) -

 

 

RAMO VITA

I

le assicurazioni sulla durata della vita umana

RAMO VITA

II

le assicurazioni di nuzialità e di natalità

RAMO VITA

III

le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

RAMO VITA

VI

l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità

RAMO VITA

V

le operazioni di capitalizzazione

RAMO VITA

VI

le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa

 

RAMO DANNI

1

Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

RAMO DANNI

2

Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

RAMO DANNI

3

Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

RAMO DANNI

4

Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

RAMO DANNI

5

Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

RAMO DANNI

6

Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

RAMO DANNI

7

Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

RAMO DANNI

8

Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

RAMO DANNI

9

Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

RAMO DANNI

10

Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

RAMO DANNI

11

Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

RAMO DANNI

12

Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

RAMO DANNI

13

Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

RAMO DANNI

14

Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

RAMO DANNI

15

Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

RAMO DANNI

16

Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

RAMO DANNI

17

Tutela legale: tutela legale;

RAMO DANNI

18

Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

 

 

Le ragioni tecniche della suddivisione in rami delle garanzie assicurative possono essere così riassunte:

    • la gestione statistica delle informazioni richiede un ordinamento dei dati per categorie omogenee (ramo)

    • l’apprezzamento del rischio e la conseguente quotazione assicurativa è fondata su elementi differenti tra rami (ad. es. la fuocoresistenza di un fabbricato è assolutamente ininfluente rispetto le caratteristiche tecniche di un imbarcazione da assicurare per la Responsabilità civile della navigazione)

    • la formulazione contrattuale della garanzia (polizza di assicurazione) è differente per ogni ramo (ad es. la definizione dei rischi assicurati e le modalità di determinazione dell’indennizzo sono assolutamente differenti fra un’assicurazione contro il furto di beni e quella per il risarcimento di infortuni a persone)

    • la gestione finanziaria dei premi raccolti dalle imprese di assicurazione (con accantonamento nelle “riserve premi”) ed il ricorso alla riassicurazione è differente per ogni ramo

 

 

Anche a livello internazionale esiste la regola tecnica della suddivisione in rami delle garanzie assicurative ed ovviamente ciò è praticato anche nella riassicurazione.

 

 

Il frazionamento dei rischi e la mutualità fra i rischi è basilare per una solida gestione economico/finanziaria di un impresa di assicurazione.

 

Il frazionamento dei rischi si attua valutando la “capacità di sottoscrizione” diretta (limite di ritenzione netta) dell'impresa di assicurazione, cioè quale valore massimo assicurato è disposta ad assicurare per tipologie omogenee di rischi (infortuni, furti, incendio, etc.) prevedendo che in caso di sinistro “a totale” dovrà affrontarne il costo con i propri mezzi.

 

 

Quando la dimensione dei rischi supera la “capacità di sottoscrizione” diretta dell'impresa di assicurazione, si ricorre alla coassicurazione ed alla riassicurazione.

 

 

Nella coassicurazione l'assicurato stipula un contratto con una impresa assicuratrice (Delegataria) la quale in forma palese dichiara la ripartizione per quote della somma assicurata e del premio con altre imprese consorelle (Coassicuratrici).

In caso di sinistro ogni impresa assicuratrice che partecipa alla coassicurazione risponderà autonomamente del danno per la quota sottoscritta e quindi, separatamente dalle altre, procederà al pagamento relativo.

La gestione ordinaria del contratto (ad. Esempio incasso del premio, operazioni peritali in caso di sinistro, etc.) è demandata all'impresa delegataria, che si farà carico di gestire i rapporti con le coassicuratrici senza coinvolgere l'assicurato.

 

 

La riassicurazione è gestita autonomamente dall'impresa di assicurazione che sottoscrive l'importo assicurato sapendo che contestualmente ne cederà la parte eccedente alla propria ritenzione netta all'impresa di riassicurazione.

Ovviamente il costo della riassicurazione sarà prelevato dalla quota parte del premio incassato dall'impresa di assicurazione cedente.

 

L'esistenza della riassicurazione della garanzia non è palese per l'assicurato ed in caso di sinistro il pagamento del risarcimento avverrà contrattualmente a carico dell'impresa di assicurazione, che a sua volta sarà risarcita dal riassicuratore.

 
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