CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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| | Il carteggio con il sindaco non sostituisce il contratto |
La prima sezione civile ha escluso che il contratto d'opera professionale possa essere concluso a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità limitata ai contratti con ditte commerciali, e assolutamente non estensibile al conferimento di incarichi aventi ad oggetto opere di progettazione.
La Corte, ribadendo la natura imperativa delle norme che regolano la stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni, obbligate per legge al mantenimento dell'equilibro economico e finanziario, in armonia con l'obbligo costituzionale di certezza e trasparenza, conferma, in linea con altre recenti pronunce (ultima, la n. 10123/2007), la nullità di ogni contratto che non si traduca in unico documento sottoscritto da entrambe le parti, nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto ovvero tempi, compensi corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall'ente e direttive. |