Informativa sugli obblighi di comportamento dell'intermediario Broker Stampa
OGNI INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON L'UTENZA DEVE CONSEGNARE L'INFORMATIVA MOD 7A ISVAP  

Alessandro Flaccomio 

Broker di assicurazione

            

  Edizione 05/07/2007

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(In conformità all'Allegato 7A del Regolamento ISVAP n° 5/2006)

 

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, il sottoscritto Flaccomio Alessandro iscritto al n° B000013503 della sezione B – Broker – del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, con sede operativa in Palermo 90141 – Via XII Gennaio, 1/g di seguito. denominato “intermediario” , osserverà quanto di seguito esposto:

a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, l’intermediario consegnerà al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, l’intermediario illustrerà al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c) L’intermediario sarà tenuto a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisirà dal contraente stesso ogni informazione che ritiene utile;

d) L’intermediario informerà il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informerà per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) L’intermediario consegnerà al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) L’intermediario potrà ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità (in quest’ultimo se dall’allegato 7B esso risulti espressamente autorizzato dall’impresa di assicurazione interessata all’incasso del premio);

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto (se dall’allegato 7B esso risulti espressamente autorizzato dall’impresa di assicurazione interessata all’incasso del premio).

 
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