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CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Stampa
 
 

Il carteggio con il sindaco non sostituisce il contratto

 

 
IN PRESENZA DI REGOLARE INCARICO LA REMUNERAZIONE DEL BROKER E' COMUNQUE DOVUTA Stampa

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Terza Sez. Civile - n° 8056/2007  ha rigettato il ricorso di un Ente Pubblico per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1794 del 27 dicembre 2002.

La fattispecie consisteva nella domanda di risoluzione, su iniziativa di un broker, per inadempimento del committente pubblico, di un incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo, in base al quale il broker si impegnava a svolgere un’attività di consulenza in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e questo si impegnava a riconoscere al  broker medesimo il ruolo di gestione dei contratti di assicurazione, nell’ipotesi in cui la consulenza effettuata fosse risultata d'interesse dell'Ente. La risoluzione dell'incarico per inadempimento era stata formulata con contestuale richiesta di risarcimento del danno.

La Suprema Corte ha distinto come segue l'attività oggetto dell'incarico:

la collaborazione intellettuale del consulente

la successiva ed eventuale attività di intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi

accertando l’effettivo espletamento da parte del broker della prestazione di attività consulenziale in favore dell'Ente e l’estromissione del broker dalla fase di gestione dei contratti, per decisione unilaterale ed immotivata dell'Ente, che ha privato il broker stesso della possibilità di potere essere remunerato dell'attività consulenza svolta in favore dell'Ente.

L’accertamento di questi due diversi momenti della vicenda contrattuale conduce la Suprema Corte a ritenere il grave inadempimento contrattuale dell'Ente e corretta la pronunzia di risoluzione contrattuale e di condanna al risarcimento dei danni in favore del broker.

La Suprema Corte, con questa interessante pronuncia ha confermato un indirizzo positivo già consolidato in materia di contratti di brokeraggio con le pubbliche amministrazioni (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2005 n. 2416), specificando l'illiceità della scissione tra la fase di consulenza prestata dal broker e quella di gestione dei contratti , che non può essere invocata strumentalmente dalle pubbliche amministrazioni per sottrarsi agli effetti economici derivanti dal contratto di brokeraggio, in quanto, per uso normativo, solo la seconda attività di intermediazione nella gestione del contratto consente al broker di ottenere la remunerazione del proprio lavoro di consulenza.

La sentenza liquida il risarcimento del danno parametrandolo alle mancate provvigioni, e dunque ad una somma percentuale rispetto al premio assicurativo.

 
IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Stampa

Il D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 abroga e riunisce in unica normativa le dispozioni in materia infortunistica

 
DAL 1° LUGLIO VIETATI GLI ARBITRATI NEI CONTRATTI PUBBLICI Stampa

Dal 1° luglio 2008 è divenuto operativo il divieto alle pubbliche amministrazioni (comprese anche gli Enti pubblici economici e le  società a prevalente capitale pubblico) di inserire clausole compromissorie nei contratti di appalto, nonchè di sottoscrivere compromessi, pena la nullità delle clausole stesse.

Nel caso di collegi arbitrali già costituiti essi decadono automaticamente, con compensazione delle relative spese tra le parti.

L’art. 3, comma 19° della legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto tale divieto ed inoltre dispone che, oltre alla loro nullità, la sottoscrizione delle clausole compromissorie o dei compromessi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Pertanto dal 1° luglio in caso di controversie sull'adempimento e sui contenuti del contratto di appalto opererà esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

Per effetto di quanto sopra le clausole contemplate nelle polzze di assicurazione "danni" stipulate da Enti Pubblici e soggetti assimilati, che demandavano la composizione di un disaccordo fra i periti ad un arbitrato irrituale, sono inapplicabili, con la conseguenziale necessità di apportare le modifiche alle condizioni contrattuali.

Rimane però valida la modalità di determinazione congiunta del danno, oltre che per accordo diretto fra le parti, mediante periti appositamente incaricati dalle Parti.

Consulta le disposizioi di legge in merito

 
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